Dal 1º gennaio 2025: esecuzione in via di fallimento per i contributi AVS
A partire dal 2025, i debiti di diritto pubblico saranno soggetti a esecuzione in via di fallimento qualora il debitore sia iscritto nel registro di commercio. Tra i debiti di diritto pubblico figurano anche i contributi AVS/AI/AD, che finora erano esclusi dall’esecuzione in via di fallimento in virtù dell’art. 43 cpv. 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento ed erano invece soggetti a esecuzione in via di pignoramento.
Quali sono le conseguenze per le imprese iscritte nel registro di commercio?
In assenza di un’opposizione o in caso di suo rigetto da parte del giudice, dopo almeno 20 giorni e al massimo un anno il creditore deve presentare la domanda di continuazione per chiedere che la procedura di esecuzione faccia il suo corso.
Se il debitore è iscritto nel registro di commercio come persona giuridica, titolare di una ditta individuale oppure organo illimitatamente responsabile, dopo aver ricevuto una domanda di continuazione l’ufficio delle esecuzioni minaccia il debitore di fallimento (comminatoria di fallimento). Se il debito non viene saldato entro 20 giorni dal recapito della comminatoria, il creditore può depositare la domanda di fallimento presso il tribunale dei fallimenti competente.
Qual è la differenza rispetto all’esecuzione in via di pignoramento?
Se il tribunale dichiara il fallimento, i debitori non sono più autorizzati a disporre dei beni rientranti nella massa fallimentare. Inoltre, un fallimento determina lo scioglimento della società.
Nell’esecuzione in via di pignoramento, invece, in caso di mancata estinzione del debito viene emesso un attestato di carenza di beni dopo pignoramento. L’azienda può proseguire la sua attività senza alcuna limitazione anche se ha ricevuto diversi attestati di carenza di beni.
Cosa bisogna fare?
Pianificate con cura la liquidità da destinare ai contributi alle assicurazioni sociali, quindi saldateli entro la scadenza e in ogni caso dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento senza mora. Se un’esecuzione risultasse inevitabile e venisse presentata una domanda di continuazione del fallimento, sfruttate il termine di 20 giorni dalla ricezione della comminatoria per saldare integralmente i contributi in modo da evitare l’avvio di una procedura fallimentare.
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