Novità nella legislazione sugli appalti pubblici da gennaio 2021

Principali novità secondo la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Le disposizioni sono più chiare e meglio strutturate rispetto al diritto vigente. Decade anche la distinzione tra attività edilizie principali e accessorie. La qualità di una prestazione edile viene portata quale criterio di aggiudicazione, in linea di principio, allo stesso livello del prezzo. La qualità e sostenibilità sono così poste in primo piano.

Tema

Diritto vigente (v)
Bozza (b)

Nuovo diritto (n)

Scopo dell'impiego dei fondi pubblici

Esige unicamente «un impiego economico dei fondi pubblici»
vArt. 1 lit. c

Esige «un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell’economia pubblica»
nArt. 2 lit. a

Negoziazioni sul prezzo

Trattative non sono completamente escluse.
vArt. 20

Le negoziazioni sul prezzo sono esplicitamente escluse.
nArt. 11 lit. d

Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro
ora anche sotto l'aspetto della protezione dell'ambiente

Principio del luogo della prestazione
vArt. 8 lit. b 
Attualmente: la protezione dell'ambiente non è menzionata

Principio del luogo della prestazione
nArt. 12 cpv. 1
Protezione dell'ambiente nel luogo della prestazione
nArt. 12 cpv. 3

Preimplicazione

Non menzionata nel diritto vigente

Esclusione dall'offerta se non vi sono misure adeguate di compensazione
nArt. 14 cpv. 1 

Il criterio di aggiudicazione «qualità» deve essere tassativamente preso in considerazione oltre che al «prezzo»

Eccezione: prestazioni standardizzate

Offerta economicamente più favorevole
vArt. 21 cpv. 1

 

minor prezzo
vArt. 21 cpv. 3

Offerta più vantaggiosa
nArt. 29 cpv. 1 in unione con il nArt. 41

 

prezzo complessivo più basso
nArt 29 cpv. 4

Criteri d'aggiudicazione

vArt. 21

Nuovi criteri supplementari: «plausibilità» dell'offerta
«affidabilità del prezzo»,
la «sostenibilità» e i
«costi del ciclo di vita»
nArt. 29 cpv. 1

Possibilità di ricorso

Nessuna limitazione concernente il valore soglia
vArt. 27
Ricorso possibile in linea di principio solo a partire da un valore della commessa superiore ai CHF 150'000.-
bArt. 54 e 55

Per prestazioni edili possibile solo a partire dal valore soglia per la procedura aperta o quella selettiva
nArt. 52 cpv. 1 lit. b
Al di fuori dell'ambito di trattati internazionali è possibile solo la procedura di accertamento
nArt. 52 cpv. 2