Nuovo congedo di assistenza

Dal 1° gennaio 2021, i lavoratori hanno diritto a brevi congedi per l'assistenza ai membri della famiglia o al (alla) partner con problemi di salute. Il 1° luglio 2021 è stato introdotto un congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute. Qui di seguito troverete una breve panoramica sulle regolamentazioni. Il servizio giuridico di suissetec sarà lieto di rispondere a ulteriori domande.

1. Brevi congedi per l'assistenza ai membri della famiglia (art. 329h CO, art. 36 LL)

Il Codice delle obbligazioni riconosce il diritto dei lavoratori a un congedo retribuito per il tempo necessario all'assistenza di un membro della famiglia, della o del partner con problemi di salute; tuttavia, il congedo è al massimo di tre giorni per evento e al massimo di dieci giorni all'anno. Per membri della famiglia s'intendono tutti gli ascendenti e discendenti (nonni, genitori, figli) così come fratelli e sorelle, coniugi e partner non sposati (purché vivano nella stessa economia domestica da almeno 5 anni).

Tuttavia, il limite massimo di 10 giorni all'anno non si applica all'assistenza dei figli (art. 36 cpv. 4 LL). L'obbligo di pagamento continuato del salario si basa sull'art. 324a CO, ossia tre settimane nel primo anno di servizio e in seguito secondo le scale del pagamento continuato del salario (scale di Berna, Basilea e Zurigo).

2. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute (art. 329i CO)

I genitori di un figlio con gravi problemi di salute, che esercitano un'attività lucrativa, hanno diritto a un congedo retribuito di assistenza massimo di 14 settimane. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 7 settimane.

Un figlio ha gravi problemi di salute, se (art. 16o LIPG):

a) si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
b) il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
c) sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
d) almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

L'indennità ha luogo tramite l'IPG, con un pagamento massimo di 98 indennità giornaliere in misura dell'80% del reddito medio conseguito prima del congedo di assistenza.

Va pure notato che, alla fine del periodo di prova, vi è una protezione dalla disdetta durante il congedo di assistenza (al massimo, tuttavia, per sei mesi dal giorno del primo diritto all'indennità giornaliera).