Trattative salariali per il 2022 e modifica parziale del CCL della tecnica della costruzione (indennità giornaliera, giorno di carenza)
L'ultimo organo delle parti sociali della tecnica della costruzione ha appena approvato una modifica parziale del CCL. Ciò comporterà un aumento salariale generale di CHF 60.00 dal 1° gennaio 2022, la definizione dell'obbligo di pagamento continuato del salario al 90% in caso di malattia per tutti i dipendenti sottoposti al CCL, l'introduzione di un giorno di carenza per malattia non pagato e l'abolizione del cosiddetto premio fittizio.
Qui di seguito trovate una panoramica dei principali adeguamenti:
Aumento salariale
Tutte le imprese che aderiscono al CCL, concedono a tutti i dipendenti sottoposti al CCL, con giorno di riferimento 1° gennaio 2022, un aumento salariale generale di CHF 60.00 al mese. Non vengono considerati i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2021. Altri aumenti salariali già concessi dal 1° luglio 2021 possono essere dedotti dai CHF 60.00 dovuti. Gli adeguamenti dei minimi delle classi salariali sono considerati quale aumento salariale.
Adeguamento dell'indennità giornaliera
L'indennità per malattia è fissata al 90% del salario perso a causa di una malattia per tutti i dipendenti sottoposti alla convenzione collettiva di lavoro. I premi dell'assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono pagati per metà dal datore di lavoro e per metà dai dipendenti. Pertanto, ognuna delle parti dovrà in ogni caso pagare la metà del premio effettivo. L'imposizione della metà del premio fittizio, che sarebbe dovuto se si fosse già assicurati dal 3° giorno, non è più ammissibile. Per ogni caso di malattia, un giorno rimane non pagato (giorno di carenza). Questo vale anche per le persone in formazione, purché siano affiliate all'assicurazione collettiva per perdita di guadagno.
Congedo di paternità
La prassi già in vigore viene consolidata per iscritto. Durante i 10 giorni di congedo di paternità si applica il pagamento continuato del salario in misura del 100%. Non vi sono altri giorni di congedo in questo contesto. L'indennità di perdita di guadagno IPG (80%) rimane al datore di lavoro.
Nel documento seguente troverete il testo completo delle modifiche apportate. Il CCL adattato in formato PDF sarà pubblicato a breve.
Responsabile del servizio giuridico | Direttore supplente
Convenzione collettiva di lavoro, garanzie / assicurazioni, informazioni / consulenze, ricezione